Esami di stato 2025

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Data:

20 Giugno 2025

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Gli esami di stato per chimico e chimico iunior si terranno nei mesi di luglio e novembre.
L’Ordinanza Ministeriale n. 428 del 19/06/2025, che si allega, ha stabilito le date per la presentazione delle domande e l’inizio degli esami.
La domanda di ammissione alla prima sessione deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2025 mentre per la seconda sessione entro e non oltre il 21 ottobre 2025 presso la segreteria dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria presso cui si intende sostenere gli esami.

I requisiti per sostenere l’esame di stato per chimico e chimico iunior sono stabiliti dal D.P.R. 328/2001 di cui si riportano gli articoli dal 35 al 39:

Capo VII PROFESSIONE DI CHIMICO
Art. 35 (Sezioni e titoli professionali)
1. Nell’albo professionale dell’ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.
4. L’iscrizione all’albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: “Sezione dei chimici”, “Sezione dei chimici iuniores”.
(omissis)

Art. 37 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) Classe 62/S – Scienze Chimiche;
b) Classe 81/S – Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
c) Classe 14/S – Farmacia e Farmacia Industriale.

Art. 38 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) Classe 21 – Scienze e Tecnologie chimiche;
b) Classe 24 – Scienze e Tecnologie farmaceutiche.

Art. 39 (Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell’albo dei chimici.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.
3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.”

A cura di

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano

Via Lunigiana, 11 C.A.P. 09122, Cagliari (Ca)

ordine.cagliari@chimici.org

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